DOCUMENTIStatuti e regolamenti

Art. 1 – Costituzione e denominazione

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione “CENTRO STUDI UNGDCEC”, in breve “CENTRO STUDI UNGDCEC”.
La Fondazione assumerà la denominazione “CENTRO STUDI UNGDCEC ENTE DEL TERZO SETTORE”, in breve “CENTRO STUDI UNGDCEC ETS” non appena sarà stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in attuazione dell’art. 22 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Roma, Circonvallazione Clodia n. 86. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Oggetto

La Fondazione, ai sensi dell’art. 16 C.C. e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa, non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni nonché realizzare strumenti e supporti didattici e/o lavorativi utili ai professionisti operanti nel campo giuridico, economico ed amministrativo, con particolare attenzione alla crescita professionale ed alla formazione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
A tale scopo la Fondazione si propone di:
1. Sostenere e sviluppare iniziative volte alla promozione ed alla diffusione di una moderna cultura giuridica, economica, sociale ed aziendale;
2. Indirizzare, promuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento del comparto della professione economico-contabile;
3. Promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo giuridico, economico ed amministrativo;
4. Sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento della cultura, professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in via mediata, dell’immagine della professione;
5. Collaborare con il mondo universitario e con le altre istituzioni culturali e scientifiche al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione;
6. Promuovere la formazione universitaria e post-universitaria;
7. Promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà:
– Effettuare ricerche e studi;
– Realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte;
– Pubblicare, in tutto od in parte, i risultati dell’attività di ricerca o di singoli studi;
– Promuovere e realizzare iniziative editoriali ed in particolare pubblicare e distribuire circolari, riviste e periodici, libri e manuali nonché qualsiasi altro strumento di interesse professionale, con l’esclusione dell’edizione di quotidiani;
– Distribuire software di supporto all’attività professionale;
– Istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere, corsi, anche di insegnamento superiore, seminari, master ed altre attività per la formazione e l’aggiornamento professionale nelle materie giuridiche, economiche, nella gestione amministrativa, contabile ed aziendale;
– Organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, nazionali ed internazionali;
– Assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati;
– Organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;
– Sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane od estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri;
– Promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca, premi per l’Italia e per l’estero anche a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie sopra indicate, ovvero di effettuare ricerche originali;
– Fornire indicazioni e pareri di interesse generale dei professionisti nelle materie sopra indicate.
Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione potrà:
– Richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;
– Concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazione di servizi, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell’ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
– Acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni.
Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.

Art. 4 – Durata

La durata della fondazione è stabilità a tempo indeterminato.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– Dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai Benemeriti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
– Dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
– Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– Dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
– Da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.
Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attivita’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– Da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– Dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e dei Benemeriti;
– Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
– Dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;
– Dallo stesso patrimonio, nella misura massima non eccedente il 30% (trenta per cento) dell’importo originariamente costituente il fondo di dotazione, da prelevarsi in una o più volte, anche nel corso di più esercizi, ma in modo da non superare, complessivamente, il limite di cui sopra, qualora non fossero sufficienti per le attività istituzionali dell’ente le risorse di cui alle precedenti lettere del presente articolo.
Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 – Bilancio

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e prima dell’inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.
Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei Benemeriti o.
Consiglio Generale, previo parere vincolante della Giunta UNGDCEC, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo è predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante della Giunta UNGDCEC, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati entro il termine massimo del 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:
– L’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale;
– L’Assemblea di partecipazione;
– Il Consiglio di Amministrazione;
– Il Presidente;
– L’Organo di Controllo e Revisione legale dei conti;
– Il Comitato Scientifico.

Art. 9 – Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale

L’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale è composto da tutti i fondatori e dagli iscritti benemeriti.
Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati, le Società, le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente e in modo rilevante al perseguimento dei fini statutari e le Unioni Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili locali.
L’Albo dei Benemeriti è formato per la prima volta nell’atto costitutivo ed è aggiornato successivamente mediante delibera dell’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale su indicazione del Consiglio di Amministrazione. La Giunta UNGDCEC redige ed aggiorna il regolamento che individua i requisiti per l’ammissione e l’esclusione dall’Albo dei Benemeriti.
L’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale:
– Ha la funzione di nominare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente, e tutti i membri dell’Organo di Controllo; i componenti di tali organi durano in carica per un periodo di tre anni;
– Approva il bilancio consuntivo annuale.
E’ preferibile che l’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale, quando possibile, sia convocata in concomitanza con la Assemblea Nazionale dell’UNGDCEC.
La convocazione deve avvenire mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell’avvenuto ricevimento inviata a tutti i componenti dell’Albo dei Benemeriti agli indirizzi indicati in sede di adesione. Per le Unioni locali, in particolare, agli indirizzi, comunicati alla segreteria UNGDCEC, dal Presidente di ciascuna di esse.
Tale comunicazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Benemeriti.

Art. 10 – Assemblea di partecipazione

All’assemblea di partecipazione possono intervenire tutti gli aderenti alle Unioni Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in regola con le quote. Essa, qualora convocata, si riunisce per conoscere l’andamento e le iniziative messe in atto dalla Fondazione. A loro spetta il diritto di dare segnalazioni in merito alle opportunità per la categoria e usufruire di tutti i servizi della Fondazione.
E’ preferibile che l’Assemblea di partecipazione, se riunita, sia convocata in concomitanza con la Assemblea Nazionale della UNGDCEC.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri, tra cui il Presidente, iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione; se manca la sua accettazione, lo stesso Presidente può attribuire la suddetta carica ad altri fra i componenti della lista designata dalla Giunta dell’UNGDCEC.
Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale il quale sceglierà i componenti all’interno di una lista di nomi indicati dalla Giunta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Segretario, il tesoriere ed eventualmente un Vice – Presidente stabilendone compiti e funzioni, Ciascun componente è revocabile in ogni tempo dalla Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, decade dalla carica. Se nel corso del mandato vengono a mancare, anche per decadenza, uno o più amministratori, gli altri possono provvedere alla sostituzione, previo parere vincolante della Giunta UNGDCEC, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dalla Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale. Gli amministratori se nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale. Se viene meno la maggioranza, l’intero Consiglio di Amministrazione decade e quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale perché provveda alla nuova nomina.

Art. 12 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la funzione di indirizzo e di vigilanza su tutta l’attività della Fondazione, nonché l’amministrazione straordinaria ed ordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
1. Stabilisce le linee guida per l’attività della Fondazione su base annuale (anche con periodicità diversa dall’anno solare) o pluriennale sulla base delle indicazioni ricevute dalla Giunta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
2. Approva eventuali regolamenti, che, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente Statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi;
3. Nomina, rimuove e comunque può modificare i componenti del Comitato Scientifico, potendo altresì scegliere tra costoro il Presidente dello stesso Comitato;
4. Adempie a ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto. I1 Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, tranne quelli di nomina e quelli relativi all’approvazione dei regolamenti e quelli di cui al successivo punto 5, ad uno o più dei suoi membri. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente, se nominato, o, mancando anche quest’ultimo, dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili fra quelli presenti;
5. Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo nei termini previsti dall’art. 7;
6. Propone l’ingresso di nuovi soci Benemeriti;
7. Modifica il presente statuto, fermo l’oggetto della Fondazione;
8. Persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini della Fondazione, organizzando e dirigendo l’attività culturale e la gestione della Fondazione medesima. A mero titolo esemplificativo, può:
– Affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni, ed in genere realizzare ogni attività culturale-formativa rientrante nell’oggetto della Fondazione;
– Nominare commissioni o gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell’oggetto della Fondazione e per l’organizzazione della Fondazione stessa
– Assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
– Deliberare sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
– Decidere sugli investimenti del patrimonio e sull’impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione;
– Deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull’attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
– Accendere ed estinguere conti correnti postali e bancari ed attivare carte di credito e di debito;
– Deliberare il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati, difensori e consulenti tecnici, procuratori alle liti;
9. Può, con propria delibera, delegare funzioni o compiti al Segretario ovvero ad uno o più dei suoi componenti attribuendo eventualmente anche il potere di firma; il delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione sull’andamento dei lavori secondo cadenza stabilità nell’atto di delega.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta, posta elettronica, , ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che consenta un riscontro dell’avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima di quello in cui è fissata la riunione. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
– Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– Che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. ogniqualvolta si dovesse verificare una parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull’apposito libro; tali verbali saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.

Art. 14 – Rappresentanza della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano altresì a coloro che eventualmente saranno delegati dallo stesso C.d.A. ai sensi dell’art. 12, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.

Art. 15 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L’Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, in conformità agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, nominati dall’Assemblea dei Benemeriti o Consiglio Generale, che sceglierà i componenti all’interno di una lista di nomi indicati dalla Giunta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. I componenti dell’Organo di controllo dovranno in ogni caso essere revisori legali iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonchè sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità, ove applicabile, al D.Lgs. n. 117/2017.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.LGS. n. 117/201 la revisione legale dei conti essendo lo stesso, costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
I componenti dell’Organi di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Art. 16 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre membri – incluso il Presidente – nominati dal Consiglio di Amministrazione, che può rimuoverli e comunque modificarne i componenti, fra i soggetti che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività di alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza del Dottore Commercialista. Il Comitato Scientifico così nominato non ha scadenza; tuttavia il Consiglio di Amministrazione può mutare liberamente la composizione dello stesso Comitato Scientifico, nonché il numero dei suoi componenti. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico-scientifica ed esprime pareri sui programmi ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati iniziative attuate dalla Fondazione.
Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni distinti per l’area fiscale, l’area aziendale, l’area societaria – fallimentare (oppure le aree che saranno individuate in apposito regolamento). Tali gruppi e commissioni possono essere formati con l’ausilio di esperti all’uopo individuati dal Comitato Scientifico di concerto con il Consiglio di Amministrazione, e possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.
Il Presidente del Comitato Scientifico viene scelto dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato può affidare incarichi o programmi di lavoro a uno o più dei suoi componenti, i quali riferiranno periodicamente sull’andamento dei lavori e sui risultati conseguiti. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare il Presidente, il Segretario del Consiglio di Amministrazione o persona da questi designata, o altri invitati dal Comitato Scientifico.

Art. 17 – Rimborsi spese e compensi

Ai componenti gli organi previsti dal presente statuto possono essere attributi dal Consiglio di Amministrazione, anche in modo differenziato, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, rimborsi di spese documentate, compensi periodici o non ricorrenti, legati a particolari responsabilità assunte, funzioni svolte, lavori eseguiti o specifici risultati conseguiti.

Art. 18 – Liquidazione

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Giunta dell’UNGDCEC, ad altri enti che esercitino attività affine a quella della Fondazione.

A seguito della piena operatività del registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della totale entrata in vigore delle norme pertinenti del D.Lgs 117/2017, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

All’originale firmato
Raffaella MESSINA
DOTTOR CESARE BIONDO NOTAIO